Skip to content

DIRITTO PENALE SOCIETARIO

Principale – ma non unico – trait-d’union tra il dipartimento e il tessuto economico nazionale, il diritto penale societario riguarda gli illeciti collocati nel codice civile, peraltro in gran parte rivitalizzati con la novella operata con la legge 27 maggio 2015, n. 69 dopo un quindicennio di ipoeffettività, come sottolineato dal magistrale contributo di Cesare Pedrazzi «In memoria del ‘falso in bilancio’» all’indomani della “contro-riforma” operata dal legislatore delegato nel 2001.


DIRITTO PENALE FINANZIARIO E BANCARIO

Cifra caratterizzante della mobilità della ricchezza al tempo della globalizzazione, il mercato finanziario e bancario si caratterizzando per una pluralità di illeciti penali posti a presidio della smithiana Mano invisibile che dovrebbe astrattamente garantire l’interesse dell’intera società rispetto agli obiettivi personali dei singoli investitori.


DIRITTO PENALE FALLIMENTARE

Settore di extrema ratio per antonomasia, gli illeciti fallimentari – e, su tutti, i delitti di bancarotta – portano la giurisdizione penale a valutare, minacciando pene di notevole ampiezza edittale, la condotta dell’imprenditore e degli amministratori nei momenti di difficoltà delle condizioni commerciali.


DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

In questo settore, pressoché ogni questione emersa nella prassi giudiziaria sottolinea la difficoltà tra l’obiettivo dello Stato di garantire il gettito necessario al mantenimento del c.d. Welfare State per la ridistribuzione delle ricchezze e l’individuazione delle condizioni alle quali il contribuente inadempiente diviene eventuale evasore fiscale.


RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Con l’introduzione del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 anche in Italia è prevista una responsabilità giuspubblicistica per le società in relazione ai reati commessi dai propri apicali ovvero dai propri dipendenti. Oltre alla difesa tecnica in senso stretto, secondo le cadenze del diritto processuale penale, la società sono chiamate a un’attività di c.d. mappatura dei rischi e di protocollazione dei comportamenti (la c.d. compliance anglossassone), che si riassumono nella predisposizione e nell’aggiornamento di un modello di organizzazione e di gestione.


DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Categoria “classica” del diritto penale economico, riguarda tutti gli illeciti che prevedono un fine di profitto illecito ovvero di impoverimento patrimoniale della persona offesa. Truffa, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio sono alcune delle fattispecie tipiche di questo particolare ambito del codice penale.


DELITTI CONTRO LA PERSONA

Nella sua variante colposa, i delitti contro la persona hanno assunto nello sviluppo tecnico e sociale un ruolo da protagonista nei procedimento penali nazionali. Omicidio e lesioni colpose realizzate nell’ambito dell’attività medico-chirurgica oppure in conseguenza di violazione della normativa anti-infortunistica, nonché con riferimento alla circolazione stradale, costituiscono una nuova “frontiera” della tutela penale della persona.

Torna su